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Sez. L, Sentenza n. 7200 del 15/04/2004 (Rv. 572089 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione di copia di atti di parte priva di una o più pagine - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572089-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie notificate, onde l'eventuale mancanza di una o più pagine, nell'atto notificato può assumere rilievo solo in quanto leda il diritto di difesa; ne consegue che, ove l'atto d'appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine il giudice non deve disporre necessariamente il rinnovo della notificazione, ma deve accertare se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell'atto e quindi in concreto leso il suo diritto di difesa.(Nella specie la società appellata, nonostante la notifica di una copia dell'atto di impugnazione mancante di una pagina, si era costituita difendendosi compiutamente anche nel merito; la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo disposto il rinnovo della notificazione, aveva dichiarato improcedibile l'appello per un difetto relativo alla seconda notificazione, rilevando che il rinnovo della notificazione di un atto disposto al di fuori delle ipotesi consentite è nullo e la nullità si trasmette agli atti successivi che ne dipendono).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)