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Sez. 4, Sentenza n. 3003 del 11/12/2007 Ud. (dep. 21/01/2008) Rv. 238673 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità omissiva - Colpa medica - Reato prescritto - Valutazione ai fini dell'art. 129 comma secondo c.p.p..
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238673-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

In tema di responsabilità medica, la verifica del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo - da effettuare secondo criteri di credibilità logica della concatenazione causale e non solo in termini di mera probabilità statistica - è imprescindibile per affermare la responsabilità dell'imputato. Tuttavia, quando si è determinata una causa estintiva del reato, è sufficiente la prova di una ragionevole probabilità dell'esistenza del nesso causale per escludere l'applicabilità dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., non manifestandosi di conseguenza la prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)