REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Testo in vigore al
§ 5. Dispensa dall'itinerario vincolante
Art. 387
1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.
2.
Capo 7. Misure di semplificazione
Sezione 1. Procedura semplificata per il rilascio del documento comprovante il carattere comunitario delle merci
Art. 389
Salvo il disposto dell'articolo 317, paragrafo 4, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro può autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo «speditore autorizzato», che possieda i requisiti di cui all'articolo 390 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L conformemente all'articolo 315, paragrafo 1 o con uno dei documenti di cui agli articoli 317 e 317 bis, in prosieguo denominati «documenti commerciali», ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'autorità doganale dello Stato membro di partenza.
Art. 390
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 389 è concessa unicamente alle persone:
a) che effettuano frequenti spedizioni;
b) le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni; e
c) che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa doganale e fiscale.
2. L'autorità doganale può revocare l'autorizzazione quando lo speditore autorizzato non sia più in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1 o non rispetti le condizioni previste nella presente sezione o nell'autorizzazione.
Art. 391
1. Nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale vengono stabiliti, in particolare:
a) l'ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;
b) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei predetti formulari.
2. Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio competente onde permettergli di procedere ad eventuali controlli prima della partenza delle merci.
Art. 392
1. L'autorizzazione stabilisce che la casella C «Ufficio di partenza», figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, il o i documenti T2L bis o il recto dei documenti commerciali in causa deve:
a) essere preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dall'autorità doganale e conforme al modello figurante nell'allegato 62. Tale impronta può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.
2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve, inoltre, indicare nella casella riservata al controllo dell'ufficio di partenza del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:
Procedimiento simplificado,
Forenklet fremgangsmåde,
Vereinfachtes Verfahren,
Απλουστευμένη διαδικασία,
Simplified procedure,
Procédure simplifiée,
Procedura semplificata,
Vereenvoudigde regeling,
Procedimento simplificado,
Yksinkertaistettu menettelyFörenklat förfarande,
Förenklat förfarande.
3. Il formulario compilato e completato con le indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale quale documento attestante il carattere comunitario delle merci.
Art. 393
1. L'autorità doganale può autorizzare lo speditore autorizzato a non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione viene accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato a detta autorità un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.
2. I documenti T2L o i documenti commerciali, redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1, devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture:
Dispensa de firma,
Fritaget for underskrift,
Freistellung von der Unterschriftsleistung,
Δεν απαιτείται υπογραφή,
Signature waived,
Dispense de signature,
Dispensa dalla firma,
Van ondertekening vrijgesteld,
Dispensada a assinatura,
Vapautettu allekirjoituksestabefriad från underskrift,
Befriad från underskrift.
Art. 394
Lo speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T2L o di ciascun documento commerciale rilasciato in forza della presente sezione. L'autorità doganale determina le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata.
Art. 395
1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
a) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell'autorizzazione;
b) a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona dei formulari necessari per redigere i documenti T2L o i documenti commerciali preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale di cui all'articolo 391, paragrafo 1, lettera a), o del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non siano stati pagati in un determinato Stato membro in seguito a tale utilizzazione abusiva, salvo che dimostri all'autorità doganale che l'ha autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).
Art. 396
L'autorità doganale dello Stato membro di spedizione può escludere dalle agevolazioni previste nella presente sezione talune categorie o taluni movimenti di merci.
Sezione 2. Semplificazione delle formalità di transito da espletare negli uffici di partenza e di destinazione
Art. 397
Nei casi in cui il regime di transito comunitario sia applicabile, le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo le disposizioni della presente sezione.
Tuttavia, le merci riguardo alle quali è prevista l'applicazione delle disposizioni del capitolo 11 non possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 843.
§ 6. Statuto di speditore autorizzato
Art. 398
La persona che intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all’ufficio di partenza o in qualsiasi altro luogo autorizzato le merci e la relativa dichiarazione di transito può ottenere il riconoscimento dello status di speditore autorizzato.
Il riconoscimento è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.
Art. 399
L'autorizzazione determina in particolare:
a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare;
b) il termine entro il quale, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, le autorità doganali possono eventualmente procedere ad un controllo prima della partenza delle merci;
c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorità doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo speditore autorizzato;
d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.
Art. 400
Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all’ufficio di partenza. Lo svincolo delle merci non può aver luogo prima della scadenza del termine di cui all’articolo 399, lettera b).
Art. 401
Art. 402
Lo speditore autorizzato inserisce, se del caso, nel sistema informatico l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 355, paragrafo 2, e il termine fissato conformemente all’articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, nonché il numero, il tipo e la marca dei sigilli.
Art. 403
Art. 404
§ 7. Statuto di destinatario autorizzato
Art. 406
1. La persona che voglia ricevere nei suoi locali o in altro luogo determinato merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né il documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza siano presentati all’ufficio di destinazione può ottenere lo status di destinatario autorizzato.
2. L’obbligato principale ha assolto gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice e il regime di transito comunitario si considera concluso dal momento in cui, entro il termine fissato, il documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza che ha accompagnato la spedizione e le merci intatte vengono consegnati al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione, nel rispetto delle misure di identificazione.
3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all’articolo 362, che si applica mutatis mutandis.
Art. 407
1. L'autorizzazione designa in particolare:
a) l’ufficio o gli uffici di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;
b) il termine entro il quale, mediante il messaggio «autorizzazione di scarico», il destinatario autorizzato riceve dall’ufficio di destinazione i dati pertinenti del messaggio «avviso di arrivo previsto» ai fini dell’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 361, paragrafo 3;
c) le categorie o i movimenti di merci esclusi.
2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione.
Art. 408
1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:
a) informare immediatamente l’ufficio di destinazione competente dell’arrivo delle merci mediante il messaggio «notifica di arrivo avvenuto» con indicazione degli incidenti verificatisi durante il trasporto;
b) prima di procedere allo scarico, attendere il messaggio «autorizzazione di scarico»;
c) dopo aver ricevuto il messaggio «autorizzazione di scarico», inviare all’ufficio di destinazione al più tardi il terzo giorno successivo a quello in cui sono arrivate le merci il messaggio «osservazioni allo scarico» con indicazione di tutte le differenze, conformemente alle condizioni stabilite nell’autorizzazione;
d) tenere a disposizione dell’ufficio di destinazione o fargli pervenire una copia del documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza che ha accompagnato le merci, secondo le disposizioni contenute nell’autorizzazione.
2. L’ufficio di destinazione introduce i dati del messaggio «risultati del controllo» nel sistema informatico.