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Sez. 1, Sentenza n. 9812 del 10/03/1983 Ud. (dep. 19/11/1983) Rv. 161294 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - PLURALITÀ DI DIFENSORI - NOMINA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161294-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - PLURALITÀ DI DIFENSORI - NOMINA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 125 ultimo comma cod. proc. pen. si limita a stabilire che il numero dei difensori non può essere superiore a due, ma non impone affatto, sotto la comminatoria di nullità, che, ove siano stati nominati due difensori, entrambi esplichino l'attività difensiva. (V mass n 149555; (V mass n 149267, Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)