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Sez. 1, Sentenza n. 714 del 05/05/1969 Ud. (dep. 13/10/1969) Rv. 112910 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -PRIVAZIONE DELLA LIBERTA AI DANNI DI PERSONA IN TEMPORANEA IMPOSSIBILITA DI MUOVERSI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112910-01

REATI CONTRO LA PERSONA -DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -PRIVAZIONE DELLA LIBERTA AI DANNI DI PERSONA IN TEMPORANEA IMPOSSIBILITA DI MUOVERSI - SUSSISTENZA DEL REATO.*

L'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona va ravvisato nella privazione della liberta personale della vittima, anche se questa, al momento del fatto lesivo del suo diritto, per particolari condizioni di temporanea impossibilita fisica o psichica, non sia in grado di muoversi nello spazio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)