diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3254 del 29/10/1974 (Rv. 371778 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - COATTIVA - INGIUNZIONE FISCALE - COMPETENZA DEI CASSIERI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO - CONTROFIRMA DEL CAPO DELL'UFFICIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371778-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - COATTIVA - INGIUNZIONE FISCALE - COMPETENZA DEI CASSIERI DEGLI UFFICI DEL REGISTRO - CONTROFIRMA DEL CAPO DELL'UFFICIO - NECESSITA.*

Tra gli Atti affidati alla Competenza dei cassieri degli uffici del registro di maggiore importanza, ai sensi degli artt 1 e 2 legge 15 maggio 1954 n 270, rientra anche l'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva dei crediti da riscuotersi dagli uffici predetti. Tale ingiunzione deve essere controfirmata anche dal capo dell'ufficio, la cui firma ha valore (con effetti anche esterni) di attestazione della regolarita dell'operazione di accertamento da cui l'ingiunzione scaturisce. (Conf 2579'73, mass n 366043).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 1, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 2, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)