Sez. 6, Sentenza n. 1450 del 02/04/1996 Cc. (dep. 11/06/1996) Rv. 205666 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Diritto per la difesa di estrarre copia degli atti finché rimangono depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento - Esclusione - Autorizzazione da parte del giudice - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - In genere
In caso di ricorso "per saltum" in cassazione avverso un provvedimento cautelare personale, il difensore non ha diritto di estrarre copia della richiesta del pubblico ministero e degli atti ad essa allegati finché essi rimangono depositati presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ma deve essere espressamente autorizzato in tal senso dal giudice. Infatti la legge 8 agosto 1995 n. 332 (art. 16), modificando l'art. 309 cod. proc. pen., ha espressamente previsto per il difensore il diritto di estrarre copia degli atti depositati presso la cancelleria del tribunale del riesame quando acceda a tale forma di impugnazione, ma ha lasciato immutata la formulazione dell'art. 293 cod. proc. pen. che prescrive la semplice notifica al difensore dell'avviso del deposito dell'ordinanza custodiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)