REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/81 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
Testo in vigore al
Art. 3
1. Ogni anno viene fissato per lo zucchero bianco:
a) un prezzo d'intervento per le zone non deficitarie;
b) un prezzo d'intervento derivato per ciascuna zona deficitaria.
2.
Ogni anno viene fissato un prezzo d'intervento per lo zucchero greggio. Esso viene stabilito a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco, tenendo conto di un margine uniforme di trasformazione e di una resa forfettaria.
Se è necessario commercializzare dello zucchero greggio prodotto in una zona deficitaria, può essere fissato per questo zucchero un prezzo d'intervento derivato.
3.
I prezzi d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica, caricata su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente.
Essi si applicano per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio, a una qualità tipo determinata.
4.
Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che si inizia il 1° luglio dell'anno successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Secondo la stessa procedura, il Consiglio determina la qualità tipo a cui tale prezzo si riferisce.
5.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco il prezzo d'intervento dello zucchero greggio ed i prezzi d'intervento derivati.
Con la stessa procedura, il Consiglio determina la qualità tipo per cui è valido il prezzo d'intervento dello zucchero greggio.
Art. 4
1. Ogni anno viene fissato un prezzo di base delle barbabietole. Tale prezzo è valido per una fase di consegna e una qualità tipo determinate.
2. Il prezzo di base di cui al paragrafo 1 è stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento dello zucchero bianco e di valori forfettari che esprimono:
— il margine di trasformazione,
— la resa,
— le entrate derivanti alle imprese dalla vendita di melasso,
— eventualmente, i costi relativi alla consegna delle barbabietole alle imprese.
3.
Il prezzo di base delle barbabietole è fissato contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
Secondo la stessa procedura, il Consiglio determina la fase della consegna e la qualità tipo per le barbabietole.
Art. 5
1.
Ogni anno, contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco, vengono fissati un prezzo minimo delle barbabietole A e un prezzo minimo delle barbabietole B.
Tali prezzi sono validi per la fase di consegna e la qualità tipo stabilire per il prezzo di base delle barbabietole.
2.
Il prezzo minimo delle barbabietole A è pari al 98 % del prezzo di base delle barbabietole.
Salvo applicazione dell'articolo 28, il prezzo minimo delle barbabietole B è pari al 68 % del prezzo delle barbabietole.
3. Per le zone per le quali viene fissato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, i prezzi minimi della barbabietola A e delle barbabietola B subiscono una maggiorazione di importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d'intervento, importo a cui si attribuisce un coefficiente 1,30.
4. Ai sensi del presente regolamento sono barbabietole A e barbabietole B tutte le barbabietole trasformate rispettivamente in zucchero A o in zucchero B, quali sono definiti all'articolo 24.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i prezzi minimi delle barbabietole.
Art. 6
1.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 32 e le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 27, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo, al momento dell'acquisto delle barbabietole.
a) adatte ad essere trasformate in zucchero e
b) destinate ad essere trasformate in zucchero,
di pagare almeno un prezzo minimo, adottato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 corrisponde:
a) per quanto riguarda le zone non deficitarie:
— per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo delle barbabietole A;
— per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo delle barbabietole B;
b) per quanto riguarda le zone deficitarie:
— per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo delle barbabietole A maggiorato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;
— per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo delle barbabietole B maggiorato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, nonchù le maggiorazioni e le riduzioni, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
Art. 7
1. Gli accordi interprofessionali nonchù i contratti conclusi tra i venditori e gli acquirenti di barbabietole devono conformarsi a disposizioni quadro da determinare, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di acquisto, di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole.
2. Le condizioni di compravendita per la canna da zucchero sono regolate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di canna da zucchero ed i fabbricanti comunitari di zucchero.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo e in particolare le disposizioni quadro di cui al paragrafo 1.
4. All'occorrenza, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
5.
In mancanza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per preservare gli interessi delle parti interessate.
Tale Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure prese a norma del primo comma.
6. Il regolamento (CEE) n. 1360/78 non si applica alle barbabietole da zucchero durante il periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
Art. 8
1. È previsto, secondo le condizioni del presente articolo, un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio che implica un rimborso forfettario e la sua copertura finanziaria tramite un contributo.
2.
Le spese di magazzinaggio
— dello zucchero bianco,
— dello zucchero greggio,
— degli sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido,
— degli sciroppi ottenuti per soluzione dello zucchero allo stato solido,
— importato sotto forma di zucchero greggio,
— importato sotto forma di zucchero bianco,
— lo zucchero bianco ottenuto da raffinazione nella Comunità dello zucchero preferenziale greggio,
— gli sciroppi ottenuti dopo soluzione nella Comunità di zucchero preferenziale,
— gli sciroppi ottenuti nella Comunità direttamente da zucchero greggio preferenziale.
a) da ogni fabbricante di zucchero, secondo il caso:
— per unità di peso di zucchero prodotto,
— per unità di peso di sciroppi di cui al primo comma, prodotti prima delle fase zucchero allo stato solido e smerciati come tali;
b) da ogni importatore di zucchero preferenziale, per unità di peso di zucchero importato e smerciato come tale;
c) da ogni raffinatore di zucchero preferenziale per unità di peso di zucchero raffinato; la fabbricazione di sciroppi ottenuti direttamente dallo zucchero preferenziale greggio, ai fini della riscossione del contributo, si considera come raffinazione.
fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri. Le spese di magazzinaggio sono del pari rimborsate forfettariamente dagli Stati membri per lo zucchero preferenziale:
e per Gli Stati membri riscuotono secondo il caso un contributo:
L'importo del rimborso è il medesimo per tutta la Comunità. Questa norma di uniformità si applica anche per il contributo applicabile in ognuno dei casi previsti, da una parte, alla lettera a) e, dall'altra, alle lettere b) e c).
3. Il paragrafo 2 non si applica agli zuccheri addizionati con aromatizzanti o coloranti della voce 17.01 nù agli sciroppi addizionati con aromatizzanti o coloranti della sottovoce 21.07 F IV della tariffa doganale comune.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:
a) adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo;
b) fissa contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati anche l'importo del rimborso.
5. L'importo del contributo è fissato annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 41. Le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate seconda la stessa procedura.
Art. 9
1.
Durante tutta la campagna di commercializzazione, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro produttore di zucchero ha l'obbligo di acquistare, alle condizioni che saranno determinate in conformità dei paragrafi 5 e 6, lo zucchero bianco e lo zucchero greggio fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, che vengono offerti, purchù sia stato stipulato preventivamente un contratto di magazzinaggio per lo zucchero in causa tra l'offerente e detto organismo.
Gli organismi d'intervento acquistano, secondo i casi, al prezzo d'intervento o al prezzo d'intervento derivato, che si riferisce alla zona in cui si trova lo zucchero al momento dell'acquisto. Se la qualità dello zucchero differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è adattato applicando maggiorazioni o riduzioni di prezzo.
2. Può essere deciso di accordare premi lo zucchero che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato ed è reso inadatto all'alimentazione umana.
3. Può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
4. Sono prese misure appropriate onde permettere lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali di applicazione dei paragrafi precedenti e i prodotti dell'industria chimica di cui al paragrafo 3.
6. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare:
— la qualità e la quantità minime esigibili all'intervento;
— le maggiorazioni e le riduzioni di prezzi applicabili all'intervento;
— le procedura e le condizioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento;
— le condizioni per la concessione dei premi e il relativo ammontare;
— le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione e il relativo ammontare.
Art. 10
1.
Per contribuire a garantire l'approvvigionamento di tutte o di una delle zone della Comunità, il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni alle quali è possibile prendere misure particolari d'intervento in caso di applicazione dell'articolo 18.
Tuttavia, tali misure non possono obbligare i fabbricanti di zucchero della Comunità a vendere zucchero agli organismi d'intervento.
2. La natura e l'applicazione di tali misure d'intervento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 41.
Art. 11
1. Gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto ad un prezzo superiore al prezzo d'intervento. Può essere tuttavia deciso che gli organismi d'intervento vendano zucchero ad un prezzo uguale o inferiore al prezzo d'intervento, quando lo zucchero è destinato:
— all'alimentazione degli animali o
— all'esportazione, come tale o dopo trasformazione, in uno dei prodotti di cui all'allegato II del trattato o in una delle merci di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni generali per la vendita dei prodotti che sono stati oggetto di misure d'intervento.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
Art. 12
1.
Per assicurare l'approvvigionamento normale di tutte o di una delle zone della Comunità, è previsto l'obbligo permanente di detenere, nel territorio europeo della Comunità, una scorta minima:
a) per lo zucchero di barbabietola prodotto nella Comunità;
b) per lo zucchero di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare o per lo zucchero preferenziale di cui all'articolo 33.
La scorta minima per lo zucchero di cui al primo comma, lettera a), è parti, ad una data determinata, a una percentuale della quota «A» di ogni impresa saccarifera oppure alla stessa percentuale della sua produzione di zucchero «A», qualora quest'ultima sia inferiore alla sua quota «A».
La percentuale fissata può essere ridotta.
La scorta minima per lo zucchero di cui al primo comma, lettera b), è pari a una percentuale della quantità di zucchero in questione che un'impresa ha raffinato durante un determinato periodo.
2.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare la data e la percentuale di cui al paragrafo 1, secondo comma, nonchù percentuale e il periodo di cui al paragrafo 1, quarto comma:
Con la stessa procedura si può prevedere un obbligo equivalente all'obbligo di detenere una scorta minima per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f).
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare la riduzione della percentuale di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
Titolo II. Regime degli scambi con i paesi terzi
Art. 13
1.
Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), b), c), d), f) e g), sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità.
In caso di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, la fissazione anticipata viene menzionata nel titolo che serve di giustificazione alla medesima.
Il titolo è valido in tutta la Comunità.
Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o lo è soltanto parzialmente.
2. Il regime previsto dal presente articolo può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo la procedura di cui all'articolo 41. Il periodo di validità dei titoli o le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei titoli, sono stabiliti secondo la stessa procedura.
Art. 14
1. Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo d'entrata valido per la Comunità.
2. Il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese forfettarie di trasporto dalla zona più eccedentaria della Comunità alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonchù di un importo forfettario che tenga conto del contributo di cui all'articolo 8 per la campagna di commercializzazione in causa. Tale prezzo si applica alla stessa qualità tipo determinata per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco.
3. Il prezzo d'entrata dello zucchero greggio è derivato dal prezzo d'entrata dello zucchero bianco, tenuto conto di un margine di trasformazione e di una resa forfettaria. Esso si applica alla stessa qualità tipo determinata per il prezzo d'intervento dello zucchero greggio.
4. Il prezzo d'entrata del melasso è determinato in modo che il prodotto delle vendite dei melassi possa raggiungere il livello delle entrate delle imprese di cui si è tenuto conto, in applicazione dell'articolo 4, nella fissazione del prezzo di base delle barbabietole. Esso si applica a una qualità tipo.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno, contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco, il prezzo d'entrata per i prodotti di cui al paragrafo 1.
6. La qualità tipo del melasso è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 41.
Art. 15
1. Per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso viene calcolato rispettivamente un prezzo cif per un luogo di transito di frontiera della Comunità. Esso è determinato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato, adatti tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.
2. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinati per il prezzo d'offerta e quest'ultima sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, unicamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce il luogo di transito di frontiera.
4. Le modalità di calcolo dei prezzi cif sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41. Gli adattamenti previsti dal paragrafo 1 sono fissati secondo la stessa procedura.
Art. 16
1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), viene riscosso un prelievo.
2. Il prelievo per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso è uguale al rispettivo prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif. Per gli zuccheri aromatizzati o ai quali sono stati aggiunti coloranti, ottenuti dallo zucchero bianco o da quello greggio, è applicabile il prelievo previsto per lo zucchero bianco.
3. Il prelievo per lo zucchero greggio è, se del caso, modificato in funzione delle resa. All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione, viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco, se risulta superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio. Lo zucchero greggio destinato alla raffinazione è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, qualora il prelievo applicabile allo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio.
4.
Il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è calcolato forfettariamente sulla base del tenore di saccarosio di ciascuno di tali prodotti e del prelievo per lo zucchero bianco.
Per utilizzazioni diverse dalla fabbricazione di zucchero può essere ammessa, in casi speciali, l'esenzione temporanea parziale dal prelievo all'importazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41.
5.
Il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), è calcolato, se del caso, forfettariamente sulla base del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco.
Tuttavia, i prelievo applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo d'acero di cui alla voce 17.02 della tariffa doganale comune sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT.
6.
Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), è composto di un elemento mobile e di un elemento fisso. L'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione stabilito conformemente al paragrafo 5 e applicabile a decorrere dal primo di ogni mese.
L'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, a un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali15, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81 (16), per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
8. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.
Art. 17
1. Il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione.
2.
Tuttavia, può essere decisa la fissazione anticipata del prelievo per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c).
In tal caso, il prelievo applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo, adattato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore il giorno dell'importazione, è applicato, su domanda dell'interessato, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo. Contemporaneamente al prelievo può essere stabilito un supplemento da aggiungere al prelievo stesso.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su prodotta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo; esso stabilisce segnatamente le condizioni in cui è applicabile la fissazione anticipata, nonchù le norme per la fissazione dei supplementi.
4.
Se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'applicazione del regime di cui al paragrafo 2 è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 41. Se tali condizioni non sono più soddisfatte, la misura è revocata secondo la stessa procedura.
Secondo la stessa procedura può essere decioso di aplicare in tutto o in parte il regime di cui al paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g).
5. Le modalità di applicazione relative alla fissazione anticipata del prelievo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
6. I supplementi sono fissati dalla Commissione.
7.
Quando dall'esame della situazione del mercato si constati l'esistenza di difficoltà, dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o quando si ravvisi il rischio di tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 41, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza, la Commissione può, previo esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione disponibili, decidere di sospendere la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. Le domande di titolo, abbinate a domande di fissazione anticipata, presentare nel periodo di sospensione sono irricevibili.
Art. 18
1.
Quando il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale supera il prezzo d'intervento, può essere prevista l'applicazione di un prelievo all'esportazione dello zucchero considerato. Tale applicazione deve aver luogo quando il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al rispettivo prezzo d'entrata.
Salvo disposizioni contrarie adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 3, il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'esportazione.
2. Quando il prezzo cif dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore al prezzo d'entrata, può essere deciso di concedere una sovvenzione all'importazione del prodotto considerato.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) e g), possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 41, disposizioni corrispondenti a quelle dei paragrafi 1 e 2 e alle norme stabilite per la loro applicazione.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
6. I prelievi risultanti dall'applicazione del presente articolo sono fissati dalla Commissione.
Art. 19
1.
Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, lettere a) e c); la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
La restituzione concessa per lo zucchero greggio non può superare quella concessa per lo zucchero bianco.
2. Può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato I. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare:
a) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;
b) della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d);
c) degli aspetti economici delle esportazioni previste.
3.
Al momento della fissazione della restituzione è tenuto conto in particolare delle necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.
La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.
La restituzione da applicare è quella valida il giorno dell'esportazione.
La fissazione anticipata della restituzione può essere decisa secondo la procedura di cui all'articollo 41.
4.
Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 41:
a) periodicamente
b) mediante gara.
o
Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
5.
Quando dall'esame della situazione del mercato si constati l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando si ravvisi il rischio di siffatte difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 41, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza la Commissione può, dopo aver esaminato la situazione in base a tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, decidere di sospendere, per i prodotti in questione, la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. Le domande di titolo, abbinate a domande di fissazione anticipata, presentate nel periodo di sospensione sono irricevibili.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41.
Art. 20
Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:
— per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d);
— in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.
Art. 21
1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento e riprodotta nella tariffa doganale comune.
2.
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:
— la riscossione di qualsiasi dazio doganale sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e g);
— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale;
— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
È Considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'anno, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione ad una determinata categoria di aventi diritto.
Art. 22
1.
Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisce o rischia di subbire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.
2.
Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono di immediata applicazione.
Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito entro ventiquattro ore dalla ricezione della stessa.
3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.
Titolo III. Regime delle quote
Art. 23
1. Gli articoli da 24 a 32 sono applicabili per le campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986.
2. Il Consiglio adotta anteriormente al 1° novembre 1985, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.