Sez. 3 - , Sentenza n. 2353 del 31/01/2017 (Rv. 642720 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Ordinanza ex art. 618 c.p.c. – Autonoma impugnabilità ex art. 617 c.p.c. – Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c. non è autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, in quanto contiene provvedimenti indilazionabili o provvedimenti sulla sospensione (a loro volta non impugnabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), nonché provvedimenti ordinatori per la prosecuzione del giudizio in sede di merito, emessi nell’ambito di un unico procedimento articolato in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, qual è il giudizio opposizione ex art. 617 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 52 del 2006.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)