Sez. L, Sentenza n. 26936 del 17/10/2024 (Rv. 672599-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Pubblico impiego privatizzato - Art. 55-bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis - Archiviazione o irrogazione della sanzione da parte del responsabile della struttura - Successiva trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari - Ammissibilità - Conclusione del procedimento - Termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione da parte del responsabile della struttura - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In materia di procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, il responsabile della struttura, se ritiene che la sanzione da irrogarsi sia più grave di quelle rientranti nella sua competenza, può - senza ritardi tali da rendere eccessivamente difficile il diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'addebito - trasmettere gli atti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, che - reiterata la contestazione a norma del comma 4 della disposizione citata - deve concludere il procedimento entro centoventi giorni, comunque decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura dove il dipendente presta servizio.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)