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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12926 del 24/05/2018 (Rv. 648789 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Intermediazione finanziaria – Risarcimento del danno – Obbligazioni non omogenee – Debito di valore e debito di valuta – Utilizzo di un criterio di comparazione – Omogenizzazione degli importi in termini di valori reali - Necessità – Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648789-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano gravante sull'intermediario nella compravendita di valori mobiliari, al fine di accertare l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, il giudice deve procedere alla comparazione tra grandezze economiche rese omogenee in termini di valore reale. A tal fine può: a) esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno, e dall'epoca del versamento quella riscossa per la vendita dei titoli; b) ricondurre quest'ultimo importo al valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare; c) rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca della vendita dei titoli, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità; d) rapportare il valore monetario del prezzo di vendita e del danno a una data intermedia e quindi effettuare il calcolo tra il dare e l'avere. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva determinato l'importo del danno risarcibile dall'intermediario per l'acquisto di obbligazioni argentine, trasformando il debito di valore in debito di valuta, e comparando pertanto grandezze economiche espresse mediante parametri monetari non omogenei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)