Sez. 6, Sentenza n. 9946 del 26/02/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184826 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - NOZIONE - DISPONIBILITÀ FISICA DELLA SOSTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - NOZIONE - DISPONIBILITÀ FISICA DELLA SOSTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza, ma va intesa come disponibilità di fatto di essa, realizzata anche senza l'Esercizio continuo di un potere manuale. (fattispecie in tema di sostanza stupefacente nascosta in un cespuglio). (Conf mass n 172949).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)