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Sez. 1, Sentenza n. 7629 del 14/08/1997 (Rv. 506802 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Indennità di accompagno e di superinvalidità - Inclusione nel reddito utile per la determinazione dell'assegno di divorzio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506802-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La pensione di invalidità e gli assegni ad essa connessi, inclusa la indennità di accompagno e di superinvalidità, avendo natura di reddito imponibile vanno compresi nel reddito utile per la determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio, atteso che per espressa previsione del legislatore (art. 46, n. 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) costituiscono redditi da lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati e non è possibile alcuna estensione del beneficio della esclusione, contemplato per le pensioni di guerra, dal calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono, godendo queste di una disciplina particolare in considerazione della natura risarcitoria che le caratterizza e che non può essere invece attribuita alle pensioni di invalidità concesse agli invalidi di servizio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)