Sez. 3, Sentenza n. 285 del 12/01/1995 (Rv. 489638 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Fondo acquistato da coltivatore diretto prima della legge n. 203 del 1982 - Richiesta di risoluzione del contratto di affitto - Onere dell'acquirente - Entrata in vigore della legge n.203 del 1982 - Possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di affitto - Esclusione - Diritto di ripresa - Esercizio - Possibilità - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Il coltivatore diretto che abbia acquisito un fondo per essersi avvalso, a suo tempo, dei benefici a favore della piccola proprietà contadina oppure per averlo ricevuto in vendita da un ente di riforma, se non abbia chiesto la risoluzione del contratto di affitto del fondo, in essere al momento dell'acquisto, prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n.203, può solo avvalersi del diritto di ripresa ai sensi degli art. 23 e 42 di detta legge, a meno che il conduttore, oltre a non essere coltivatore diretto, non sia neanche imprenditore agricolo a titolo principale. Infatti le disposizioni di cui all'art. 8, commi secondo e terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1948 n.114 (ratificato dalla legge 22 marzo 1950 n.144 e modificato, quanto alle citate disposizioni, dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957 n.244), attributive di maggiori poteri in ordine alla risoluzione dei contratti di affitto in essere, sono state abrogate espressamente dall'art.40, comma secondo, della legge 3 maggio 1982 n.203, mentre l'art. 1, comma quarto, della legge 22 luglio 1966 n.606, non abrogato, ha visto il suo ambito di applicazione limitato dall'art. 22, secondo comma, legge n.203 del 1982, che ha escluso la risolubilità del contratto se il conduttore, pur non coltivatore diretto, è tuttavia imprenditore agricolo a titolo principale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1948 num. 114 art. 8, Legge 28/03/1957 num. 244 art. 3, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)