Norme in materia di reclutamento del personale della scuola
Testo in vigore al
Art. 9
1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonche' coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso.
1-bis. Hanno titolo, altresi', ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.
3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.
3-bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1- bis e' utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalita' per la compilazione delle graduatorie.
Art. 10
1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilita', nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresi' per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non puo' revocarle dopo il 31 marzo successivo.
5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1 settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.
6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1989, N. 417.
7. Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, a partire dall'anno scolastico 1989-1990, devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
7-bis. E' riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), e' computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purche' tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.
2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonche' a posti di sostegno nella scuola elementare, purche' il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.
3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma e' valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma , nonche' i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.
3-bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, e' bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato.
Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso.
3-ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.
5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 6.
Art. 12
1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.
Art. 13
1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
2. E' attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.
4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.
Art. 14
1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purche' nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.
Art. 15
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle localita' ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.
3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso, salvo che per quelle del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che rimangono di competenza dei provveditori agli studi.
4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.
Art. 16
1. L'anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, e' ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.
Art. 17
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, e' considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento e' riservato al personale di cui al presente comma.
3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.
4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneita' nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e' incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorche' non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.
Art. 18
1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'anno scolastico precedente il triennio indicato nel bando di concorso per esami e titoli, da emanare in prima applicazione, fatta salva la quota del 50 per cento dei posti destinata ai concorsi per soli titoli, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari gia' espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.
Art. 19
1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovra' procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.
2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
Art. 20
1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna e' ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi gia' espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.
Art. 21
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.
Art. 22
1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalita' per la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.
2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di piu' enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati.
4. Il Ministro della pubblica istruzione dettera', nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la mobilita' del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo gia' titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione.
Art. 23
1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarieta' puo' essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarita' per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.
2. I criteri e le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.
Art. 24
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 1989, N. 417
Art. 25
1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-1990. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1 settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale indicata al comma 1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie possono essere parimenti completate entro il termine del 31 dicembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all'anno scolastico 1989-90.
Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1 ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.
Art. 25-bis
1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8 agosto 1989.
2. Detto personale sara' impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva.
3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati.
4. Analoga disponibilita' sara' assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorche' abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza dei posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi.
Art. 26
1. Per la corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli di cui al presente decreto si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
Art. 27
1. I posti relativi alle vacanze che sono state individuate nella tabella allegata al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8 agosto 1989, per la sesta qualifica funzionale e per il profilo professionale di assistente amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono conferiti ai candidati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, purche' le graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre 1988.
2. L'accettazione della nomina conferita ai sensi del comma 1 comporta il depennamento dalla graduatoria di merito dalla quale l'interessato proviene.
3. Ai fini di cui al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi sopra indicate propongono al Ministero della pubblica istruzione la nomina di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria.
4. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non puo' essere trasferito ne' distaccato o comandato o comunque utilizzato in sedi diverse da quelle indicate nel comma 1, ivi comprese quelle dei Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilita'.
5. I posti eventualmente non coperti in applicazione del presente articolo sono assegnati in base alla procedura di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al comma 1.
Art. 28
1. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
2. Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle singole province, prima di procedere a nuove nomine anche di personale non di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti soprannumerari di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo criteri e modalita' da definirsi in sede di contrattazione decentrata nazionale.
3. Restano ferme le norme e le procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni.