Sez. 5, Sentenza n. 8394 del 04/06/1981 Ud. (dep. 28/09/1981) Rv. 150249 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ADDOTTE DALLA DIFESA - ANALITICA CONFUTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ADDOTTE DALLA DIFESA - ANALITICA CONFUTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo, posto dall'art. 474 n. 4 cod. proc. pen. in ordine alla misura della pena, è sufficiente che il giudice di merito indichi quegli elementi che egli ritenga prevalenti e determinanti ai fini della statuizione adottata, senza che sia necessaria l'analitica confutazione di tutte le circostanze addotte dalla difesa o il richiamo a tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. dovendo le circostanze pretermesse ritenersi implicitamente disattese o superate nell'iter logico della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)