diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 24/08/1994 (Rv. 487763 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA | Fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario - Individuazione della linea di confine - Riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione - Necessità.
Stato
decisa il 1994-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487763-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA

A norma dell'art. 950 cod. civ. è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi; tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)