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Sez. 1, Sentenza n. 18194 del 28/11/2003 (Rv. 568510 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Collegio arbitrale - Nomina irregolare di uno degli arbitri - Nomina di un nuovo arbitro - Effetti - Revoca del mandato collettivo conferito al primo collegio arbitrale - Sussistenza - Conseguenze - Continuità dell'attività dei due collegi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568510-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

In materia di arbitrato irrituale, qualora uno degli arbitri sia stato irregolarmente nominato e le parti abbiano chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale la nomina di un nuovo arbitro, il mandato collettivo conferito agli arbitri originariamente designati deve ritenersi risolto, senza che possa rilevare, in contrario, il fatto che due dei tre arbitri siano rimasti immutati, non risultando neppure applicabile a questa fattispecie il principio dell'art. 811, cod. proc. civ., il quale, prevedendo la possibilità di sostituire gli arbitri, mira ad assicurare la continuità del procedimento arbitrale, dato che esso non è riferibile al caso di irregolare costituzione del primo collegio, circostanza quest'ultima che vale ad escludere ogni continuità nell'attività dei due collegi (Nella specie, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato al sentenza di merito che aveva accolto la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto spese da una delle parti ai componenti del primo collegio arbitrale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1730, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)