Sez. L - , Sentenza n. 6649 del 09/03/2020 (Rv. 657190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. avvenuta prima dell’entrata in vigore della norma - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
In tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall'interpretazione letterale della norma - di carattere eccezionale - che individua espressamente il "dies a quo" del termine di decadenza nella "data del trasferimento", nonché, sul piano logico-sistematico, dall'assenza, nel comma 4 dell'art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l'ipotesi anche per quelli già scaduti.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. C CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)