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Sez. L, Sentenza n. 17822 del 24/11/2003 (Rv. 568388 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Autoferrotranvieri - Pensionamento anticipato ex art. 4 del D.L. n. 501 del 1995, convertito in legge n. 11 del 1996 - Maggiorazioni concesse dalla legge - Computabilità ai soli fini del conseguimento del diritto - Esclusione - Incidenza anche sulla misura della pensione.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568388-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, l'art. 4 del D.L. n. 501 del 1995, convertito nella legge n. 11 del 1996, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione, con lo stesso concessa, della anzianità contributiva, ovvero della età anagrafica, non comporta solo l'anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacché nell'arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/11/1995 num. 501 art. 4, Legge 05/01/1996 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)