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Sez. 3, Sentenza n. 5631 del 16/09/1986 (Rv. 448119 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL GRAVAME DI DECIDERE IN BASE AGLI ATTI A SUA DISPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448119-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL GRAVAME DI DECIDERE IN BASE AGLI ATTI A SUA DISPOSIZIONE.*

Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto (artt. 169 cod. proc. civ. e 11 disp. Att. Cod. proc. civ.) resta, esclusa l'applicabilità della sanzione della improcedibilità dell'appello, prevista dall'art. 348 cod. proc. civ. per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo; ed il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli Atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellato ed in quello di ufficio. (Conf 1847/85, mass n 439774; (Conf 2863/84, mass n 434912; (Conf 6475/83, mass n 431219; (Conf 2919/83).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)