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Sez. 3, Sentenza n. 2936 del 12/12/1967 (Rv. 330619 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI DI MERITO - COMPETENZA NEL MERITO DEL GIUDICE DI APPELLO QUALE GIUDICE DI PRIMO GRADO - INDEDUCIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330619-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI DI MERITO - COMPETENZA NEL MERITO DEL GIUDICE DI APPELLO QUALE GIUDICE DI PRIMO GRADO - INDEDUCIBILITA.*

In Sede di regolamento, l'esame della suprema Corte di Cassazione deve essere circoscritto alle sole questioni sulla Competenza, con esclusione di tutte quelle che, pur se connesse e pregiudiziali all'ulteriore svolgimento del processo, riguardano il merito della causa. Non e deducibile con il regolamento di Competenza la questione, se dichiarata l'incompetenza del giudice di primo grado, sussistesse tuttavia, il presupposto (istanza di almeno una delle parti) affinche il giudice di appello, riconosciuta la propria Competenza quale giudice di primo grado, fosse obbligato a decidere in merito e in tale grado, la causa. (nella specie, il giudice di appello- pretore- aveva dichiarato di non poter decidere in merito, stante il difetto di istanza concorde delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)