Sez. L, Sentenza n. 11336 del 15/10/1992 (Rv. 478981 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ. - Presupposto della individuazione di un determinato lavoratore come autore dell'illecito - Insussistenza - Conseguenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nei confronti del datore di lavoro, la responsabilità di questo, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per fatto dei sui dipendenti non presuppone necessariamente l'individuazione di un determinato lavoratore come autore dell'illecito, essendo invece sufficiente l'accertamento che questo è stato posto in essere da quei dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni. La controversia instaurata dall'azione predetta ha natura previdenziale, essendo il datore di lavoro parte del rapporto assicurativo, ed è perciò devoluta alla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)