Sez. 1, Sentenza n. 10000 del 05/04/1978 Ud. (dep. 21/07/1978) Rv. 139818 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - PREVEDIBILITA DEL REATO DIVERSO - NECESSITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - PREVEDIBILITA DEL REATO DIVERSO - NECESSITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Ai fini della responsabilita per il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, ai sensi dell'art 116 cod pen, il rapporto di causalita psichica va inteso nel senso che il reato diverso commesso dal concorrente debba potersi rapportare alla psiche dello agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, essendo necessaria la presenza anche di un coefficiente di colpevolezza, sotto Forma di colpa, con o senza previsione dell'evento diverso. Bastando l'estremo della prevedibilita, a nulla rileva che l'agente prospettandosi la "facilita" dell'impresa delittuosa concordata, abbia ritenuto di escludere l'insorgenza di complicazioni implicanti il passaggio da una fattispecie di reato ad altra diversa e piu grave, qualora le modalita ed i mezzi di esecuzione concordati siano tali da rendere prevedibile e tutt'altro che eccezionale, un trasmodare della condotta concordata. (nella specie e stata ritenuta la responsabilita per il delitto di omicidio, ex art 116 cod pen, sul rilievo che essendo stata concordata una rapina a mano armata era facilmente prevedibile la reazione della vittima ed il conseguente uso dell'arma con effetti lesivi anche letali).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)