Sez. 3, Sentenza n. 4181 del 16/07/1982 (Rv. 422157 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO - ELEMENTI INDICATIVI - MEZZADRIA E MEZZADRIA IMPROPRIA - DISTINZIONE - CRITERI - STRUTTURA DATA AL RAPPORTO ALL'ATTO DELLA SUA COSTITUZIONE - VALUTAZIONE RELATIVA - RILEVANZA DELLE CONCRETE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE - QUALIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO - ELEMENTI INDICATIVI - MEZZADRIA E MEZZADRIA IMPROPRIA - DISTINZIONE - CRITERI - STRUTTURA DATA AL RAPPORTO ALL'ATTO DELLA SUA COSTITUZIONE - VALUTAZIONE RELATIVA - RILEVANZA DELLE CONCRETE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Elementi indicativi della Costituzione di un rapporto di mezzadria, sotto il vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756, sono la partecipazione della famiglia del coltivatore al rapporto stesso, l'esistenza di fabbricati nel fondo, dotato di scorte vive e morte, la direzione dell'impresa attribuita al solo concedente, la ripartizione delle spese tra le parti e, in particolare, la partecipazione del concedente ai rischi della gestione, sulla base dei risultati da valutare in Sede di periodici rendiconti, mentre la carenza di taluno dei requisiti richiesti, nella prevalente presenza degli altri, può comportare eventualmente la qualificazione del rapporto come di mezzadria impropria, sottoposto tuttavia alle comuni regole del rapporto tipico, senza, comunque, che rilevi la mancata partecipazione del concedente alla gestione, a causa di disinteresse o di impedimento frapposto dall'altra parte, trattandosi di circostanza ininfluente sulla individuazione del rapporto, che va compiuta in conformità alla struttura ad esso data all'atto della sua Costituzione, e non secondo le modalità della sua esecuzione, quando non vi sia prova di intervenuta novazione. (V 1177/81, mass n 411742; (V 2946/76, mass n 381704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 art. 5, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)