Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Capo II. Avvio del procedimento
Art. 2 Avvio del procedimento
1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.
2. La Commissione può rendere pubblico l'avvio del procedimento secondo modalità che ritiene appropriate, dopo averne informato le parti interessate.
3. La Commissione può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 prima dell'avvio del procedimento.
4. La Commissione può respingere le denunce di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 senza avviare il procedimento.
Capo III. Indagini effettuate dalla commissione
Art. 3 Potere di assumere dichiarazioni
1. Quando la Commissione sente una persona con il consenso di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003, essa deve, all'inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa. Essa informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio.
2. Il colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono e le vie elettroniche.
3. La Commissione può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite. Una copia dell'eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l'approvazione. All'occorrenza la Commissione può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa.
Art. 4 Domande rivolte oralmente nel corso degli accertamenti
1. I chiarimenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003, richiesti da funzionari o da altre persone autorizzate dalla Commissione ai rappresentanti o ai membri del personale di imprese o associazioni di imprese, possono essere registrati in qualsiasi forma.
2. Copia della registrazione effettuata ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese successivamente all'accertamento.
3. Nei casi in cui siano state chieste informazioni ad un membro del personale di un'impresa o di una associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa o dalla associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal membro del personale. Tali rettifiche, modificazioni o integrazioni vengono aggiunte ai chiarimenti registrati ai sensi del paragrafo 1.
Art. 4 bis Programma di trattamento favorevole della Commissione
1.
La Commissione può fissare i requisiti e le condizioni di cooperazione in base ai quali può ricompensare le imprese che partecipano o hanno partecipato a cartelli segreti per la loro cooperazione nel rendere nota l'intesa e facilitare l'accertamento di una violazione, con l'immunità dalle ammende o una riduzione delle ammende che altrimenti sarebbero irrogate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (programma di trattamento favorevole).
Può essere concessa l'immunità dalle ammende all'impresa che presenta per prima elementi di prova che, a giudizio della Commissione, le consentano di effettuare un'ispezione mirata o di constatare una violazione dell'articolo 101 del trattato in correlazione con il presunto cartello. Può essere concessa una riduzione dell'ammenda alle imprese che forniscono alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione.
La Commissione concede l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del suo programma di trattamento favorevole solo se, al termine del procedimento amministrativo, l'impresa risulta soddisfare i requisiti e le condizioni di cooperazione di cui al programma di trattamento favorevole. Questi possono comprendere, tra l'altro, la natura delle informazioni e degli elementi di prova che le imprese devono presentare e l'ulteriore cooperazione che le imprese sono tenute a garantire nel corso del procedimento amministrativo.
2. Per poter beneficiare dell'immunità dall'ammenda o della riduzione dell'ammenda che altrimenti sarebbe loro imposta, le imprese presentano volontariamente alla Commissione elementi di loro conoscenza del cartello e del ruolo che esse vi hanno svolto, eventualmente sotto forma di presentazioni volontarie di attuali o ex dipendenti o rappresentanti dell'impresa (dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole). Tali dichiarazioni ufficiali sono redatte specificamente per essere presentate alla Commissione allo scopo di ottenere l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del programma di trattamento favorevole.
3. Ai fini della presentazione delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole la Commissione offre alle parti, oltre alle osservazioni scritte, altri metodi appropriati, tra cui dichiarazioni orali. Le dichiarazioni ufficiali orali possono essere registrate e trascritte nei locali della Commissione. L'impresa ha la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione della sua dichiarazione orale nei locali della Commissione, e, se del caso, di correggerne immediatamente la sostanza. Le disposizioni del presente regolamento in materia di dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole si applicano a tali dichiarazioni a prescindere dal mezzo su cui sono conservate. Le informazioni pre-esistenti, cioè le prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dalla Commissione e che vengono presentate alla Commissione da un'impresa nell'ambito della sua domanda di immunità dalle ammende o di riduzione del loro importo, non fanno parte delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole.
Capo IV. Trattamento delle denunce
Art. 5 Ammissibilità delle denunce
1.
Le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere un interesse legittimo alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Tale denuncia deve contenere le informazioni prescritte dal modulo C riportato nell'allegato. La Commissione può dispensare il denunciante dall'osservanza di tale obbligo per una parte delle informazioni, anche documentali, prescritte dal modulo.
2. Alla Commissione devono essere presentate tre copie su carta, nonché, se possibile, una copia elettronica della denuncia. Il denunciante deve presentare inoltre una versione non riservata della denuncia qualora dichiari che talune parti di essa sono da considerarsi riservate.
3. Le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità.
Art. 6 Partecipazione dei denuncianti al procedimento
1. Qualora emetta una comunicazione degli addebiti relativa a una questione in merito alla quale ha ricevuto una denuncia, la Commissione fornisce al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti, salvo si applichi la procedura di transazione nel qual caso informa per iscritto il denunciante della natura e dell'oggetto della procedura. La Commissione fissa anche un termine entro il quale il denunciante può rendere noto per iscritto il suo punto di vista.
2. All'occorrenza la Commissione può consentire ai denuncianti di esprimersi nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, qualora essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.
Art. 7 Rigetto delle denunce
1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.
3. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.
Art. 8 Accesso alle informazioni
1. Quando la Commissione ha informato il denunciante che essa intende respingere la denuncia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il denunciante può chiedere accesso ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria della Commissione. Al denunciante non può tuttavia essere conferito l'accesso ai segreti aziendali o alle altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti che partecipano al procedimento.
2.
Art. 9 Rigetto di denunce ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003
Qualora respinga una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione comunica senza indugio al denunciante quale sia l'autorità nazionale garante della concorrenza che sta esaminando o ha esaminato il caso in questione.
Capo V. Esercizio del diritto ad essere sentiti
Art. 10 Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti
1. La Commissione informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.
2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la Commissione stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
3. Nelle loro osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti loro noti che siano rilevanti per la difesa contro gli addebiti mossi dalla Commissione. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Alla Commissione devono essere presentati un originale su carta e una copia elettronica o, se non viene fornita una copia elettronica, 31 copie su carta della denuncia e dei documenti allegati. Le parti possono proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle osservazioni.
Art. 10 bis Procedura di transazione nei casi di cartelli
1.
Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
Se due o più parti nell'ambito della stessa impresa manifestano la disponibilità a partecipare a siffatte discussioni ai sensi del primo comma, designano rappresentanti comuni che parteciperanno in loro nome e per loro conto alle discussioni con la Commissione. Quando fissa il termine di cui al primo comma, la Commissione indica alle parti in questione che sono individuate nell'ambito della stessa impresa unicamente al fine di permettere loro di ottemperare a detta disposizione.
2.
La Commissione può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; e
d) la forcella delle potenziali ammende.
Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che la Commissione ne abbia esplicitamente autorizzata la divulgazione.
In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione all'articolo 101 del trattato nonché la rispettiva responsabilità. Queste proposte di transazione sono redatte specificamente dalle imprese interessate come una richiesta formale alla Commissione di adottare una decisione nel loro caso secondo la procedura di transazione. Prima che la Commissione fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel primo comma. La Commissione non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
Ai fini della presentazione delle proposte di transazione la Commissione offre alle parti, oltre alle osservazioni scritte, altri metodi appropriati, tra cui dichiarazioni orali. Le proposte di transazione orali possono essere registrate e trascritte nei locali della Commissione. L'impresa ha la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione della sua dichiarazione orale nei locali della Commissione, e, se del caso, di correggerne immediatamente la sostanza. Le disposizioni del presente regolamento in materia di proposte di transazione si applicano a tali dichiarazioni a prescindere dal mezzo su cui sono conservate.
3. Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla Commissione, che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione può allora procedere all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.
4. La Commissione può decidere in qualsiasi momento, durante la procedura, di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche qualora ritenga che sia verosimilmente compromessa l'efficacia della procedura.
Art. 11 Diritto ad essere sentiti
1. La Commissione accorda alle parti cui invia la comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima di consultare il Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.
2. Nelle sue decisioni la Commissione esamina solo gli addebiti rispetto ai quali le parti di cui al paragrafo 1 hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Art. 12
1. La Commissione accorda alle parti cui è inviata la comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale, qualora lo richiedano nella loro proposta scritta.
2. Tuttavia, nel presentare le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione.
Art. 13 Audizione di terzi
1. Alle persone fisiche o giuridiche non contemplate negli articoli 5 e 11 che chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi un interesse sufficiente, la Commissione comunica per iscritto la natura e l'oggetto del procedimento e assegna un termine per la presentazione delle osservazioni scritte.
2. All'occorrenza la Commissione può invitare i soggetti di cui al paragrafo 1 a sviluppare gli argomenti nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle osservazioni scritte.
3. La Commissione può invitare eventuali altre persone a presentare osservazioni scritte e ad assistere all'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. La Commissione può inoltre invitare tali persone ad esprimersi nel corso dell'audizione.
Art. 14 Svolgimento delle audizioni
1. Le audizioni vengono condotte in piena indipendenza da un consigliere-auditore.
2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a partecipare all'audizione alla data da essa fissata.
3. La Commissione invita le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a prendere parte all'audizione. Essa può inoltre invitare anche funzionari di altre autorità degli Stati membri.
4. Le persone invitate a partecipare devono comparire di persona o essere rappresentate da rappresentanti legali o statutari. Le imprese e associazioni di imprese possono inoltre essere rappresentate da un rappresentante debitamente delegato, scelto fra il personale permanente.
5. Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da consulenti legali o da altre persone qualificate ammesse dal consigliere-auditore.
6. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenuto conto dell'interesse legittimo delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.
7. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, i denuncianti, i terzi invitati all'audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell'audizione.
8. Le dichiarazioni rese da ciascuna persona vengono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che hanno partecipato all'audizione. Deve tenersi debitamente conto dell'interesse legittimo dei partecipanti alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.
Capo VI. Accesso al fascicolo e trattamento delle informazioni riservate
Art. 15 Accesso al fascicolo
1. Su richiesta, la Commissione conferisce l'accesso al fascicolo alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. L'accesso è conferito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti.
1 bis. Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, e per permettere alle parti che intendono presentare proposta di transazione di procedere in tal senso, la Commissione divulga loro, su richiesta, gli elementi probatori e i documenti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni fissate nei pertinenti commi. In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo ai sensi del paragrafo 1 unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione. Se le discussioni in vista di una transazione sono state interrotte con una o più delle parti, alla parte in questione viene concesso l'accesso al fascicolo ai sensi del paragrafo 1 qualora sia destinataria di una comunicazione degli addebiti.
1 ter. L'accesso ai sensi del paragrafo 1 o 1 bis a una dichiarazione ufficiale d'impresa legata a un programma di trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, o a una proposta di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, viene concesso solo nei locali della Commissione. Le parti e i loro rappresentanti non possono copiare le dichiarazioni ufficiali o le proposte di transazione con alcun mezzo meccanico o elettronico.
2. Dal diritto di accesso al fascicolo sono esclusi i segreti aziendali, le altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. È parimenti esclusa la corrispondenza, contenuta nel fascicolo, fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri oppure fra queste ultime.
3. Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che la Commissione riveli e usi le informazioni necessarie a dimostrare la violazione degli articoli 81 e 82 del trattato.
4.
Art. 16 Individuazione e tutela delle informazioni riservate
1. Le informazioni, anche documentali, non possono essere comunicate o rese accessibili dalla Commissione se contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.
2. Chiunque comunichi osservazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 3 del presente regolamento o comunichi successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso dello stesso procedimento, deve indicare chiaramente le informazioni che ritiene riservate e fornire una versione distinta e non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione per la presentazione delle osservazioni.
3.
Fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può chiedere alle imprese e associazioni di imprese, che producono documenti o dichiarazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, di individuare i documenti o le parti di documenti che a loro avviso contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate ad esse appartenenti e di indicare le imprese riguardo alle quali tali documenti devono essere considerati riservati. La Commissione può altresì chiedere alle imprese o associazioni di imprese di individuare l'eventuale parte della comunicazione degli addebiti, dell'esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 o della decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contiene segreti aziendali.
La Commissione può stabilire il termine entro il quale le imprese e associazioni di imprese devono:
a) motivare la loro richiesta di riservatezza relativamente ai singoli documenti o parti di documento e alle singole dichiarazioni o parti di dichiarazione;
b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, nella quale i passaggi riservati siano omessi;
c) fornire una descrizione succinta di ogni parte omessa.
4. Se delle imprese o associazioni di imprese non si conformano ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o dichiarazioni in questione non contengano informazioni riservate.
Capo VI bis. Limiti all'uso delle informazioni ottenute nel corso del procedimento della commissione
Art. 16 bis
1. Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essere usate solo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato.
2. L'accesso alle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, o alle proposte di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, è concesso unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi alla Commissione. Le informazioni tratte da tali dichiarazioni e proposte possono essere utilizzate dalla parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo solo se ciò è necessario per l'esercizio dei suoi diritti di difesa nei procedimenti:
a) dinanzi ai giudici dell'Unione europea di ricorso nei confronti delle decisioni della Commissione, o
b) dinanzi ai giudici degli Stati membri in casi direttamente collegati a quello in cui è stato accordato l'accesso, e che riguardano:
i) la ripartizione, tra i partecipanti al cartello, dell'ammenda imposta loro in solido dalla Commissione, oppure
ii) il ricorso nei confronti di una decisione con la quale un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha constatato un'infrazione all'articolo 101 del TFUE.
3. Le seguenti categorie di informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento non possono essere utilizzate in procedimenti dinanzi ai giudici nazionali fintantoché la Commissione non abbia chiuso il procedimento nei confronti di tutte le parti oggetto dell'inchiesta mediante l'adozione di una decisione a norma degli articoli 7, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 o non abbia in altro modo chiuso il procedimento:
a) informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento della Commissione, e
b) informazioni che la Commissione ha redatto e trasmesso alle parti nel corso del suo procedimento.
Capo VII. Disposizioni e generali e finali
Art. 17 Termini
1. Nello stabilire i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 3 e all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione tiene conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione che dell'urgenza del caso.
2. I termini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2 non possono essere inferiori a quattro settimane. Nei procedimenti avviati al fine di adottare misure provvisorie ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003, i termini possono tuttavia essere ridotti ad una settimana.
3. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 3, non possono essere inferiori a due settimane. Il termine di cui all'artico 13, paragrafo 3, non può essere inferiore a due settimane, eccetto per le proposte di transazione per le quali le rettifiche sono effettuate entro una settimana. Il termine di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, non può essere inferiore a due settimane.
4. All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.
Art. 18 Regolamenti abrogati
I regolamenti (CEE) n. 2842/98, (CEE) n. 2843/98 e (CEE) n. 3385/94 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.
Art. 19 Disposizioni transitorie
Gli atti procedurali compiuti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2842/98 e (CEE) n. 2843/98 restano efficaci ai fini dell'applicazione del presente regolamento.