Sez. 1, Sentenza n. 5276 del 28/05/1998 (Rv. 515877 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | IRPEF ritenuta dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura sulla rendita assicurativa corrisposta al dipendente cessato dal servizio - Rimborso - Domanda - Termine applicabile - Risoluzione ministeriale contraria dell'Amministrazione - Valutabilità ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
La domanda di rimborso dell'IRPEF che si assume erroneamente pagata, mediante ritenuta alla fonte, sulla rendita assicurativa, corrisposta, ad integrazione dell'indennità di buonuscita, al dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, è soggetta al termine di decadenza di diciotto mesi di cui all'art. 38 de d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e non al più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 37 del medesimo d.P.R., atteso che il versamento allo Stato, da parte della Banca Nazionale dell'Agricoltura delle ritenute operate sulla rendita di cui sopra, costituisce una ipotesi di "versamento diretto" e non di "ritenuta diretta". Detto termine inizia a decorrere ancorché l'amministrazione abbia negato, in termini generali, la fondatezza di consimili pretese attraverso specifica risoluzione ministeriale atteso che tale comportamento non costituisce impedimento ad esercitare il diritto, valutabile ai sensi dell'art. 2935 cod. civ..
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)