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Sez. 1, Sentenza n. 21437 del 12/10/2007 (Rv. 599731 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente - Legittimazione attiva nell'azione per ottenere il contributo al mantenimento - Sussistenza - Azione in giudizio del genitore convivente in rappresentanza del figlio minore - Omissione - Conseguenze - Compimento della maggiore età del figlio - Effetto interruttivo del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599731-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

Nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione "iure proprio" all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento; ne discende che, laddove il genitore affidatario non abbia agito nel giudizio di primo grado anche in rappresentanza del figlio, allora minore, bensì azionando un proprio autonomo diritto, il compimento della maggiore età da parte del figlio non dà luogo ad alcun effetto interruttivo, nè legittima il figlio, che non era parte di quel giudizio, a proporvi appello.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 6, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)