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Sez. T, Ordinanza n. 33777 del 21/12/2024 (Rv. 673159-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019 - Esonero pagamento per gli immobili c.d. "beni-merce" - Dichiarazione del contribuente - Necessità - Abrogazione art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - Esclusione - Sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione - Applicabilità.
Stato
decisa il 2024-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673159-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU

L'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020 - che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo.

Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 769 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)