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Sez. 6, Sentenza n. 1195 del 26/06/1978 Ud. (dep. 03/02/1979) Rv. 141031 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ANALISI DI CAMPIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI - INATTENDIBILITA ASSERITA DALL'IMPUTATO - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1978-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141031-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - ANALISI DI CAMPIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI - INATTENDIBILITA ASSERITA DALL'IMPUTATO - ONERE PROBATORIO.*

Qualora il giudice nell'accertamento della sussistenza del reato si adegui ai risultati delle analisi eseguite in modo tecnicamente ineccepibile ancorche sui campioni del prodotto alimentare prelevati da personale diverso da quello previsto nell'art 3 della legge n 283 del 1962, spetta all'imputato dimostrare le ragioni per le quali tali risultati devono considerarsi inattendibili. (applicazione in tema di vendita di sostanze non genuine come genuine).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)