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Sez. 4, Sentenza n. 3042 del 24/05/2000 Cc. (dep. 12/06/2000) Rv. 216735 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Onere della prova - Applicazione - Poteri istruttori del giudice - Sussistenza - Invito alle parti di presentare documentazione - Legittimità - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216735-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, pur presentando indubbie connotazioni civilistiche, riguarda pur sempre un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, con incidenza sul principio civilistico della esclusiva disponibilità delle prove in capo alle parti; pertanto il giudice della riparazione ben può procedere ad attività integrativa di ufficio ovvero invitare le parti ad integrare la documentazione presentata; peraltro in tale seconda ipotesi, ove la parte non ottemperi all'invito volto ad accertare l'esistenza del dolo o della colpa grave dell'istante, e non fornisca giustificazione alcuna al riguardo, viene sottratta al giudice la possibilità di accertare tale presupposto, legislativamente previsto, con la conseguenza che sulla sua positiva esistenza viene a mancare ogni prova e la relativa istanza legittimamente viene rigettata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)