Sez. 2, Sentenza n. 3362 del 30/01/1979 Ud. (dep. 31/03/1979) Rv. 141681 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE - DIFFERENZA.*
L'autenticazione di firma risultata apocrifa o di data non vera, in cui il notaio attesti falsamente che firma e data sono vere e apposte in sua presenza, da persone da lui previamente identificate, integra il reato di falsita in atto pubblico originale, in quanto il mendacio si estende a circostanze inerenti all'attivita del pubblico ufficiale (identificazione del sottoscrittore) e cade sotto la di lui diretta percezione (sottoscrizione in sua presenza). Diverso, invece, e il caso di falsa attestazione della verita della firma o della data nella Forma della autentica cosiddetta minore ("vera la firma", o altra equivalente), in cui il notaio si limita a fare una dichiarazione personale di scienza, avente valore limitato, (fede non privilegiata) che non presuppone le formalita previste dall'art 2703 cod civ. in questo caso se la firma o la data risultano false o non vere, il fatto integra il reato di cui all'art 480 cod pen (falsita ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)