diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 5742 del 13/03/2026 (Rv. 677465-01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Causa di divisione - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Condizioni e limiti. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677465-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE

Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.

Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)