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Sez. 2, Sentenza n. 6080 del 09/01/2009 Ud. (dep. 11/02/2009) Rv. 243280 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Credito non liquido e non esigibile - Diritto di ritenzione - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243280-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare non è liquido nè esigibile. (Nella fattispecie, relativa all'incameramento, a titolo di compenso, di fondi della società da parte del liquidatore, la Corte ha ritenuto - sul presupposto dell'applicabilità della normativa prevista per gli amministratori alla disciplina del compenso per i liquidatori - che in mancanza di una delibera societaria di fissazione del compenso, la condotta configurasse il reato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2276, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)