Sez. 2, Sentenza n. 31541 del 30/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270468 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Associazione di tipo mafioso - Riscontro esterno individualizzante - Rapporti con altri partecipanti all'associazione - Rilevanza.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
Nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le "frequentazioni" possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 lett. BI, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)