Sez. 1, Sentenza n. 14488 del 30/05/2025 (Rv. 675488-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Diritto all'oblio - Bilanciamento con il diritto di cronaca - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In tema di diritto all'oblio, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel bilanciamento con il diritto di cronaca è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui tocca non l'accertamento del fatto nella sua dimensione storica, bensì la correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare in relazione al diritto fondamentale alla cd. autodeterminazione informativa, inteso come controllo sull'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine sociale dell'individuo, rispetto al quale elementi come il decorso del tempo o l'intervenuto provvedimento penale favorevole assumono rilievo centrale, concorrendo a orientare il senso e l'esito del bilanciamento.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 5, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 6, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 10, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)