Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 23/03/1999 Cc. (dep. 30/04/1999) Rv. 213307 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - IN GENERE | Sequestro o acquisizione, anche in copia, di documentazione sanitaria (cartelle cliniche) - Limiti derivanti dalla tutela della privacy ai sensi della legge n. 675 del 1996 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - IN GENERE
Ai fini della legittimità del sequestro ovvero dell'acquisizione anche in copia di cartelle cliniche, nessun rilievo assume la circostanza che esse contengano dati personali idonei a rivelare lo stato di salute i quali, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del garante. Tale limitazione non si pone infatti per l'autorità giudiziaria che indaga in ordine a fatti penalmente rilevanti, come si desume innanzi tutto dai principi generali del diritto processuale penale e quindi dalle disposizioni della stessa legge n. 675 del 1996, la quale all'art. 27 precisa che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed all'art. 22 stabilisce che i dati suddetti possono essere utilizzati, con l'autorizzazione del garante, ove ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui all'art. 38 disp. att. c.p.p.: la circostanza che non vi sia analoga disposizione per il pubblico ministero dimostra che per il rappresentante della pubblica accusa non sono posti limiti di sorta in materia di acquisizione di documenti contenenti dati sensibili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 256 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 258
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)