diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 10714 del 18/06/1981 Ud. (dep. 28/11/1981) Rv. 151168 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART. 590 COD. PEN. IN RELAZIONE A NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - ART. 590 COD. PEN. IN RELAZIONE A NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151168-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART. 590 COD. PEN. IN RELAZIONE A NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - ART. 590 COD. PEN. IN RELAZIONE A NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - SUSSISTENZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. per reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispetto all'art. 3 cost. Per disparità di trattamento in riferimento allo stesso art. 590 cod. pen., per reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, stante la legittima discrezionalità del legislatore che, in materia, ha contemplato con disfavore maggiore le prime, in quanto la inosservanza delle norme di sicurezza è generalmente originata dall'intento di ridurre le spese di gestione e, quindi, dal desiderio biasimevole di maggior lucro rispetto alla tutela della salute del dipendente. (già sul punto, mass. N. 147909 anno 1981; mass. N. 144653 anno 1980).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)