Sez. 2, Sentenza n. 1699 del 17/05/1969 (Rv. 340682 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL POSSESSORE - SUFFICIENZA - PRESUNZIONE DI VOLONTA CONTRARIA DELLO SPOGLIATO - SILENZIO DEL POSSESSORE SPOGLIATO - IRRILEVANZA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - VIOLENZA - IN GENERE - ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL POSSESSORE - SUFFICIENZA - PRESUNZIONE DI VOLONTA CONTRARIA DELLO SPOGLIATO - SILENZIO DEL POSSESSORE SPOGLIATO - IRRILEVANZA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI.*
Si realizza spoglio violento non solo con la violenza materiale, ma anche mediante qualsiasi Azione con la quale taluno si impossessi dell'altrui cosa, alterando lo stato di fatto in cui si trova il possessore, in contrasto con la volonta espressa od anche presunta del possessore medesimo, la quale ultima non e esclusa dal semplice silenzio - che di regola e un fatto equivoco e non puo essere interpretato come manifestazione tacita di consenso -, bensi da circostanze univoche, concludenti ed incompatibili con la volonta di far valere il diritto ed il fatto illecito dello spoglio. (V. 156-69, mass. N.338073 42-69, mass. N. 337860 2728-67, mass. N. 330227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)