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Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268

Testo in vigore al

Art. 23

1. Ai fini della, retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

2. Per la determinazione dei premi, delle indennita', dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta, modificato dallo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

3. Le locuzioni e al 38 per cento", e del 38 per cento" e e ad un sedicesimo" di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti altre: "al 31 per cento", "del 31 per cento" e "ad un diciannovesimo".

Art. 24

1. Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

2. Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella, tabella C allegata al presente decreto.

3. In relazione del 31 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

4. Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.

5. Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione e' determinata, in ragione del 31 per cento di quella risultante dai l'applicazione del primo comma, del presente articolo.3

6. La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione dei presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.

7. Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

8. Le locuzioni "un quarantottesimo" ed "un ventiquattresimo", di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della, Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite rispettivamente dalle altre "un cinquantottesimo" ed "un ventinovesimo".

Art. 25

1. Agli incaricati esterni universitari e' corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.478.700 se liberi docenti; di lire 1.580.000 se cultori della materia.

2. La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo e' calcolata in ragione del 31 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente rispettivamente al terzo ed al secondo incarico eventualmente conferito ai professori predetti e' calcolata in ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma.6

3. Per gli incarichi di insegnamento conferiti invece a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione e' calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma.6

4. Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non e' suscettibile di aumenti periodici.

5. La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati e' fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione e' fissata in ragione del 31 per cento di quella predetta.

Art. 28

1. L'indennita' di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, della Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e' dovuta al solo personale sottoindicato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, nei seguenti importi mensili lordi:

2. Professori straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.900 Professori ordinari nella prima classe di stipendio. . . . . L. 9.700 Assistenti nella prima classe di stipendio in possesso dell'abilitazione alla libera docenza. . . . . . . . . . . . L. 1.000

Art. 29

1. Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennita', assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote dello stipendio, paga o retribuzione - pure se riferite ad importi giornalieri od orari - sono rideterminate sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte del 37,50 per cento.

2. La riduzione prevista nel precedente comma non si applica nel caso in cui gli emolumenti ivi indicati siano commisurati anche ad aliquote degli assegni soppressi o ridotti in attuazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

3. Le nuove misure delle indennita', assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite con il presente decreto e non indicate nei precedenti articoli sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.

4. Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonche' le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto dal 1 marzo 1966, con la, procedura e le modalita' previste dai predetti articoli 21 e 22.

Art. 30

1. L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbirli con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.

Art. 31

1. Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e' fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.

2. Il contributo di cui al precedente comma e' calcolato sull'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilita' e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia. Sono soppressi:

  1. a) il contributo di solidarieta' di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841

  2. b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 dicembre 1963, n. 2194.

Art. 32

2. Con effetto dal 1 gennaio 1965, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e' integrato con il seguente comma: "Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della: Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, la indennita' militare e' stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5
giugno 1965.
SARAGAT MORO - PIERACCINI -
Visto, il. Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti addi' 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 45. - VILLA