Sez. 3 - , Sentenza n. 27607 del 29/10/2019 (Rv. 655495 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Per nullità - Omissione ed erronea dichiarazione della contumacia del convenuto - Relativa eccezione - Deducibilità da parte di altro convenuto - Esclusione – Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE
La violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)