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Sez. 2, Sentenza n. 1750 del 06/12/1966 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104360 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMMEDIATO ABBANDONO DELLA COSA SOTTRATTA - FURTO CONSUMATO E NON FURTO TENTATO.*
Stato
decisa il 1966-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104360-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMMEDIATO ABBANDONO DELLA COSA SOTTRATTA - FURTO CONSUMATO E NON FURTO TENTATO.*

Il delitto di furto deve ritenersi perfetto allorche la cosa sottratta alla disponibilita del detentore entra nella sfera di disponibilita dell'agente. Pertanto, anche se il reo si liberi della refurtiva immediatamente dopo che ne sia venuto in possesso, perche scoperto ed inseguito, e il derubato recuperi subito la cosa di cui era stato spossessato, resta esclusa ogni possibilita di applicazione dell'art 56 cod pen, essendo ovvio che nell'avvenuta sottrazione e nel conseguente impossessamento dell'oggetto materiale del reato da parte dell'agente si concretano compiutamente sia l'Azione che l'evento del delitto di cui all'art 624 cod pen. (prima parte. Conf 100067, anno 1966. (seconda parte. Conf 103311, anno 1967; e, in ipotesi di specie, 101567, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)