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Sez. 4, Sentenza n. 38982 del 08/07/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 261061 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Diniego - Condanna generica ai danni - Pronuncia contraddittoria - Configurabilità - Esclusione - Specifica motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2014-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261061-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Il giudice penale, investito sia della domanda sull'"an" e sul "quantum debeatur" dalla parte civile sia dell'istanza di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., può, senza incorrere in una pronuncia contraddittoria e purché vi sia specifica motivazione, pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, rimettendo al giudice civile l'esatta loro quantificazione, e contestualmente negare la riduzione della pena perché la somma versata non risulta integralmente risarcitoria del danno, e tanto in ragione dei diversi fini ai quali le due statuizioni sono rivolte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)