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Sez. L - , Ordinanza n. 27422 del 01/12/2020 (Rv. 659792 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Contratto di lavoro - Clausola penale accessoria - Legittimità - Presupposti - Consenso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659792-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

Nei contratti di lavoro può essere inserita una clausola penale accessoria purché sorretta dall'accordo delle parti, non rientrando la liquidazione anticipata del danno da inadempimento del lavoratore tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso di poter configurare una clausola penale nell'unilaterale forfettizzazione del danno compiuta dal datore di lavoro in una circolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)