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Sez. 1, Sentenza n. 5939 del 20/11/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203558 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Conservazione della documentazione | Richiesta di distruzione delle registrazioni non necessarie per il procedimento - Competenza a provvedere - È sempre del giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione.
Stato
decisa il 1995-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203558-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Conservazione della documentazione

Competente funzionalmente a provvedere sulla richiesta di distruzione di registrazioni non necessarie per il procedimento, avanzata dall'interessato a tutela della propria riservatezza, ai sensi dell'art. 269, comma secondo, cod. proc. pen., è, sulla base del testuale tenore di detta disposizione, sempre e comunque il giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione e non quello che procede all'atto della formulazione della richiesta anzidetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)