Sez. 2, Sentenza n. 2643 del 10/02/2016 (Rv. 638743 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Servitù di scarico - Adeguamento alle sopravvenute prescrizioni igienico-sanitarie, mediante realizzazione di un pozzetto a tenuta stagna - Necessità di accesso al pozzetto per lo spurgo - Aggravamento della servitù - Esclusione - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE
In tema di servitù di scarico, l'adeguamento delle modalità di sversamento delle acque alle sopravvenute esigenze igienico-sanitarie, cui consegua la necessità di accesso periodico al fondo servente per provvedere alle operazioni di spurgo del pozzetto a tenuta stagna all'uopo realizzato, non determina un aggravamento della servitù medesima, ex art. 1067 c.c., giacché gli "adminicula servitutis", quali facoltà accessorie al diritto cui ineriscono, hanno funzione strumentale derivata rispetto ad esso e possono variare nel tempo in rapporto alle esigenze concrete del suo esercizio, senza ripercuotersi sul vincolo o sulle modalità di attuazione della servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)