diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1016 del 28/04/1964 (Rv. 301425 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO - IN GENERE - ENTI SOGGETTI - DETERMINAZIONE - DECRETO PRESIDENZIALE 18 AGOSTO 1962 - IMPUGNABILITA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301425-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO - IN GENERE - ENTI SOGGETTI - DETERMINAZIONE - DECRETO PRESIDENZIALE 18 AGOSTO 1962 - IMPUGNABILITA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*

Il decreto presidenziale 18 agosto 1962 il quale in forza dell'art 100 della Costituzione e della legge 21 marzo 1958 n 259, ha dichiarato alcuni enti pubblici sottoposti al controllo della Corte dei conti, e un atto amministrativo che precede e condiziona, stante il congegno predisposto dal legislatore, l'intervento e la partecipazione della Corte dei conti al riscontro finanziario e pertanto e giurisdizionalmente impugnabile e sindacabile; gli eventuali suoi vizi (violazione di legge o eccesso di potere) sono insindacabili in Sede giurisdizionale dal giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 100, Legge 21/03/1958 num. 259

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)