Sez. L, Sentenza n. 2648 del 07/07/1975 (Rv. 376616 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONDIZIONI - RETRIBUZIONE - LIMITI - INDENNITA SOSTITUTIVE DI FERIE NON GODUTE O DI FESTIVITA NAZIONALI NON GODUTE - ESCLUSIONE - CONTRATTO COLLETTIVO PER L'INDUSTRIA DELLA GOMMA 9 FEBBRAIO 1962 - INDENNITA SOSTITUTIVA DEI RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDIZIONI - PATTUITA FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO DI ESIGERE UNA MAGGIORE PRESTAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONDIZIONI - RETRIBUZIONE - LIMITI - INDENNITA SOSTITUTIVE DI FERIE NON GODUTE O DI FESTIVITA NAZIONALI NON GODUTE - ESCLUSIONE - CONTRATTO COLLETTIVO PER L'INDUSTRIA DELLA GOMMA 9 FEBBRAIO 1962 - INDENNITA SOSTITUTIVA DEI RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDIZIONI - PATTUITA FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO DI ESIGERE UNA MAGGIORE PRESTAZIONE.*
Nella nozione di retribuzione del lavoro subordinato, assunta dall'art 27 DPR 30 maggio 1955 n 797 (dettato in tema di assegni familiari, ma applicabile ai contributi INAM, in relazione all'art 1 capoverso legge 19 febbraio 1951 n 74) quale base di calcolo dei contributi previdenziali, non rientrano le attribuzioni patrimoniali che, per essere riferite a prestazioni considerate dalla legge con sfavore in quanto eseguite in periodi destinati al riposo annuale (compenso sostitutivo di ferie non godute) o a solennizzare particolari ricorrenze (compenso sostitutivo di festivita nazionali non godute) - assumono carattere risarcitorio. Sulle somme corrisposte al lavoratore a titolo di compenso sostitutivo di riposi di conguaglio non goduti (nella specie a norma del contratto collettivo nazionale per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici e affini - parte operai, del 9 febbraio 1962) sono dovuti i contributi previdenziali, qualora al datore di lavoro sia riservato il potere di scelta tra l'esigere una prestazione settimanale di durata oraria complessivamente ridotta ovvero una prestazione di maggiore durata complessiva dietro pagamento di una maggiore somma. La maggiore prestazione pecuniaria a carico del datore di lavoro trova, infatti, la sua causa nella maggiore prestazione lavorativa da lui scelta e ottenuta e riveste, quindi, natura di retribuzione (e non gia di risarcimento o di indennizzo) dovendo ritenersi tale non solo quella che il datore di lavoro e tenuto a dare per l'opera prestata, ma anche quella che e tenuto a dare per avere il diritto di esigerla. (Conf 2868/73, mass n 366472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Contr. Coll. 09/02/1962 num. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)