Sez. 1 - , Ordinanza n. 33140 del 10/11/2022 (Rv. 666231 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI | Termine breve per l'impugnazione del lodo - Decorrenza - Condizioni - Notifica del lodo alla parte personalmente o al difensore eventualmente nominato - Elezione di domicilio presso quest'ultimo - Irrilevanza.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista.
Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)