diritto.io

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 66 Obblighi operativi dei servizi tecnici

1.

I servizi tecnici svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati per conto dell’autorità di omologazione designante e in conformità delle procedure di valutazione e di prova di cui al presente regolamento e degli atti elencati all’allegato I.

Salvo il caso in cui sono permesse procedure alternative, i servizi tecnici sottopongono a monitoraggio o effettuano essi stessi le prove richieste per un’omologazione o le ispezioni indicate nel presente regolamento o in uno degli atti elencati all’allegato I. I servizi tecnici non effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati dalla rispettiva autorità di omologazione.

2. In ogni momento, i servizi tecnici:

  1. a) autorizzano la propria autorità di omologazione designante ad assistere il servizio tecnico all’atto della valutazione della conformità, se del caso; e

  2. b) fatti salvi l’articolo 57, paragrafo 9, e l’articolo 67, forniscono alla propria autorità di omologazione designante le informazioni sulle categorie di attività rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che possano essere richieste.

3. Se constata che le prescrizioni stabilite dal presente regolamento non sono state rispettate dal costruttore, il servizio tecnico lo comunica all’autorità di omologazione designante affinché questa imponga al costruttore l’obbligo di adottare le opportune misure correttive chiedendogli altresì di non rilasciare un certificato di omologazione a meno che non siano state adottate le opportune misure correttive che soddisfino l’autorità di omologazione.

4. Qualora nel corso del controllo della conformità della produzione, dopo il rilascio di un certificato di omologazione, un servizio tecnico che agisce per conto dell’autorità di omologazione designante riscontri che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente non sono più conformi al presente regolamento, lo comunica all’autorità di omologazione designante. L’autorità di omologazione adotta le opportune misure previste dall’articolo 28.

Art. 67 Obblighi di informazione dei servizi tecnici

1. I servizi tecnici informano la propria autorità di omologazione designante in merito:

  1. a) a ogni caso di non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o il ritiro di un certificato di omologazione;

  2. b) a ogni circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;

  3. c) a eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.

2. Su richiesta della propria autorità di omologazione designante, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell’ambito della loro designazione e qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Capo XVII. Atti di esecuzione e atti delegati

Art. 68 Atti di esecuzione

Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 69, paragrafo 2, atti di esecuzione che specifichino le seguenti misure di esecuzione:

  1. a) i modelli per la scheda tecnica e la documentazione informativa di cui all’articolo 22;

  2. b) il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE di cui all’articolo 24, paragrafo 4;

  3. c) il modello per il certificato d’omologazione UE di cui all’articolo 25, paragrafo 2;

  4. d) il modello per la scheda dei risultati di prova allegata al certificato di omologazione UE di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera a);

  5. e) il modello per l’elenco di prescrizioni o di atti applicabili di cui all’articolo 25, paragrafo 6;

  6. f) le prescrizioni generali del formato del verbale di prova di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

  7. g) il modello per il certificato di conformità di cui all’articolo 33, paragrafo 2;

  8. h) il modello per il marchio di omologazione UE di cui all’articolo 34;

  9. i) le autorizzazioni per il rilascio dell’omologazione UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni di cui all’articolo 35, paragrafo 3;

  10. j) i modelli per il certificato di omologazione e il certificato di conformità per quanto riguarda le nuove tecnologie o concezioni di cui all’articolo 35, paragrafo 4;

  11. k) le autorizzazioni che permettono agli Stati membri di prorogare l’omologazione di cui all’articolo 36, paragrafo 2;

  12. l) l’elenco delle parti o equipaggiamenti di cui all’articolo 45, paragrafo 2;

  13. m) il modello e il sistema di numerazione per il certificato di cui all’articolo 46, paragrafo 3, nonché tutti gli aspetti relativi alla procedura di autorizzazione di cui allo stesso articolo;

  14. n) il modello per il certificato che dia prova della conformità all’autorità di omologazione di cui all’articolo 53, paragrafo 8.

Art. 70 Modifica degli allegati

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento relative alla modifica degli allegati, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 71 riguardo alle modifiche dell’allegato I al fine di introdurre i riferimenti degli atti normativi e di tener conto delle rettifiche.

Art. 71 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 6, all’articolo 28, paragrafo 6, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 3, all’articolo 53, paragrafo 12, all’articolo 61 e all’articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013.

3. La delega di potere di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 6, all’articolo 20, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 6, all’articolo 28, paragrafo 6, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 3, all’articolo 53, paragrafo 12, all’articolo 61 e all’articolo 70 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’articolo 19, paragrafo 6, dell’articolo 20, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 28, paragrafo 6, dell’articolo 45, paragrafo 4, dell’articolo 49, paragrafo 3, dell’articolo 53, paragrafo 12, dell’articolo 61 e dell’articolo 70 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo XVIII. Disposizioni finali

Art. 72 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte degli operatori economici, del presente regolamento e degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 23 marzo 2015 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

2. Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:

  1. a) il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo;

  2. b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione o di conformità in circolazione;

  3. c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione;

  4. d) l’uso di dispositivi di manipolazione;

  5. e) il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni;

  6. f) la messa a disposizione sul mercato, da parte degli operatori economici, di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione dei documenti o delle marcature a tale scopo.

Art. 73 Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, esso non invalida nessuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prima del 1o gennaio 2016.

2. Le autorità di omologazione continuano a rilasciare l’estensione dell’omologazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti di cui al paragrafo 1 ai sensi della direttiva 2003/37/CE e di qualunque direttiva di cui all’articolo 76, paragrafo 1. Tuttavia, tali omologazioni non sono utilizzate al fine di ottenere un’omologazione di un veicolo completo a norma del presente regolamento.

3.

In deroga al presente regolamento, i nuovi sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti o veicoli dei tipi che hanno ottenuto l’omologazione di un veicolo completo ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono continuare ad essere immatricolati, immessi sul mercato o ad entrare in circolazione fino al 31 dicembre 2017. I nuovi veicoli dei tipi che non sono stati oggetto di omologazione ai sensi della direttiva 2003/37/CE possono parimenti continuare a essere immatricolati o ad entrare in circolazione entro tale data in conformità del diritto dello Stato membro di entrata in circolazione o di immatricolazione.

In tal caso, le autorità nazionali non vietano, limitano o impediscono l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli conformi al tipo omologato.

Art. 74 Relazione

1. Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri informano la Commissione sull’applicazione delle procedure di omologazione stabilite nel presente regolamento.

2. Sulla scorta delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020.

Art. 75 Riesame

1. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli aspetti di cui al paragrafo 3.

2. La relazione si basa su una consultazione di tutte le parti interessate e tiene conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia.

3. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

  1. a) il numero di omologazioni individuali rilasciate ogni anno ai veicoli di cui al presente regolamento prima della loro prima immatricolazione da parte delle rispettive autorità nazionali a partire dal 1o gennaio 2016;

  2. b) i criteri nazionali su cui si basano tali omologazioni nella misura in cui si discostino dalle prescrizioni obbligatorie per l’omologazione UE.

4. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative ed esamina l’inclusione di omologazioni individuali nel presente regolamento sulla base di prescrizioni armonizzate.

Art. 76 Abrogazione

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti, per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE, secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Art. 78 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Dal 22 marzo 2013, le autorità nazionali non rifiutano l’omologazione UE o l’omologazione nazionale per un nuovo tipo di veicolo né vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un costruttore lo richiede.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente L. Creighton